Art. 3.

      1. La denominazione dei materiali gemmologici trattati deve essere completata dall'indicazione del trattamento subìto, in conformità a quanto stabilito dalla Norma UNI EN 10245, e successivi aggiornamenti.

 

Pag. 5


      2. Le definizioni delle terminologie relative ai principali processi operati sulle gemme allo stato attuale dei procedimenti tecnologici sono le seguenti:

          a) per «termodiffuso», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento modificatore con apporto di elementi chimici all'interno del reticolo cristallino;

          b) per «impregnato», si intende un materiale gemmologico i cui pori sono stati riempiti con sostanze estranee non colorate;

          c) per «irradiato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto modificazioni mediante radiazioni non visibili, particelle atomiche o sub-atomiche;

          d) per «oliato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto permeazione di fratture o di fessure con olio o con altri liquidi oleosi senza aggiunta di coloranti;

          e) per «oliato con aggiunta di coloranti», si intende un materiale gemmologico che ha subìto permeazione di fratture o di fessure con olio o con altri liquidi oleosi con aggiunta di coloranti;

          f) per «otturato o infiltrato», si intende un materiale gemmologico che ha subito il riempimento di cavità o di fessure con materiali fluidi che induriscono;

          g) per «ricoperto», si intende un materiale gemmologico che è stato rivestito totalmente o parzialmente da sostanze estranee;

          h) per «riscaldato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un procedimento termico modificatore senza apporto di elementi chimici, salvo idrogeno od ossigeno, all'interno del reticolo cristallino;

          i) per «tinto», si intende un materiale gemmologico i cui pori, interstizi, fratture naturali o indotte, sono stati permeati di sostanze coloranti;

          l) per «depurato», si intende un materiale gemmologico che ha subìto la

 

Pag. 6

rimozione di inclusioni mediante azioni o modificazioni chimiche o fisiche;

          m) per «sottoposto ad alta pressione e ad alta temperatura», si intende un materiale gemmologico che ha subìto un processo modificatore basato sull'utilizzo di variazioni di pressione e di temperatura.

      3. Ogni altro processo chimico o fisico cui sono sottoposti i materiali gemmologici, diverso da quelli indicati al comma 2, deve essere indicato nella maniera più chiara, breve ed esplicita.